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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza – dopo aver coordinato e diretto complesse investigazioni svolte dalla Polizia Giudiziaria di seguito indicata – nella mattinata odierna ha delegato:

- la Squadra Mobile della Questura di Potenza;

- il Nucleo di Polizia Economico-Finanziario di Potenza, la Sezione di P.G. – Aliquota Guardia di Finanza di questa Procura;

a dare esecuzione ad una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli AADD e di sequestro preventivo per un ammontare di 270.000 euro circa, nei confronti del Prof. Enrico LAGHI, per fatti risalenti al periodo in cui era Commissario Straordinario di ILVA in AS.

Il Professore LAGHI è stato ritenuto, dal Giudice delle Indagini Preliminari di Potenza, gravemente indiziati del seguente delitto:

LAGHI Enrico, AMARA Piero, CAPRISTO Carlo Maria, NICOLETTI Nicola, PARADISO Filippo, RAGNO Giacomo

Delitto p. e p. dagli artt. 110,81 cpv, 319 ter, in rel. agli artt. 318 e 319, 321 c.p. perché CAPRISTO, AMARA,

PARADISO, LAGHI e NICOLETTI in permanenza, RAGNO con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro come specificato appena di seguito:

CAPRISTO Carlo Maria in qualità di Procuratore della Repubblica di Trani dal 2008 fino al 6 Maggio del 2016 e di Procuratore della Repubblica di Taranto dal 7 Maggio 2016 al 16/07/2020, soggetto passivo della corruzione in atti giudiziari contestata in permanenza nel presente capo;

RAGNO Giacomo, amico personale del CAPRISTO e avvocato penalista del Foro di Trani, concorrente del CAPRISTO in alcuni specifici episodi corruttivi di seguito specificati, nonché beneficiario di alcune delle utilità ricevute contra ius dal CAPRISTO stesso;

AMARA Piero, avvocato penalista operante su tutto il territorio nazionale, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari commessa in permanenza sia a Trani che a Taranto come di seguito specificato;

PARADISO Filippo, funzionario della Polizia di Stato dedito a curare, previa retribuzione, le relazioni pubbliche dell’AMARA, concorrente di AMARA, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari commessa in permanenza e di seguito specificata;

LAGHI Enrico, Commissario Straordinario (unitamente a CARRUBBA Corrado e GNUDI Piero) di ILVA in AS, dal 2015 al Giugno 2018, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari compiuta in permanenza, come di seguito specificato, nonché mandante delle attività illecite materialmente compiute da NICOLETTI Nicola di cui appresso;

NICOLETTI Nicola – consulente dei Commissari di ILVA in AS, delegato dai Commissari Straordinari a seguire e coordinare (sulla base di direttive dei Commissari ma di fatto con ampia e notevole autonomia) le vicende gestionali, produttive, legali che riguardavano gli Stabilimenti ex Ilva di Taranto fra il 2015 ed il 2018, soggetto attivo della corruzione in atti giudiziari compiuta in permanenza, come di seguito specificato;

commettevano le seguenti attività di corruzione in atti giudiziari connesse e collegate fra loro.

Segnatamente, il CAPRISTO stabilmente vendeva ad Amara, Laghi e Nicoletti, la propria funzione giudiziaria, sia presso la Procura di Trani (a favore del solo Amara) che presso la Procura di Taranto (a favore di Amara, Laghi e Nicoletti) svolgendo, in tale contesto, il PARADISO, funzione d’intermediario presso il CAPRISTO per conto e nell’interesse di AMARA PIERO, facendo ciò, il CAPRISTO, in cambio dell’utilità costituita dal costante interessamento di AMARA e PARADISO (il secondo stabilmente remunerato dal primo) per gli sviluppi della sua carriera (il CAPRISTO, sul punto, risultava particolarmente sensibile, in quanto, cessando definitivamente il suo incarico di Procuratore della Repubblica di Trani nel 2016, sarebbe rimasto privo di incarichi direttivi, al cui immediato conferimento, invece anelava) nonché per ottenere i vantaggi economici e patrimoniali in favore del suo inseparabile sodale Avv. Giacomo Ragno, come di seguito meglio specificato. Con riferimento al primo dei favori offerti al Capristo – l’interessamento per la sua carriera – sia AMARA che PARADISO (che agivano in sinergia e coordinandosi fra loro) si facevano carico di una obbligazione di mezzi e non di risultati verso il CAPRISTO e la stessa in particolare, si manifestava in un incessante attività di raccomandazione, persuasione, sollecitazione svolta, in favore del CAPRISTO, dai suddetti corruttori su membri del CSM (da loro conosciuti direttamente o indirettamente) e/o su soggetti ritenuti in grado di influire su quest’ultimi, in occasione della pubblicazione di posti direttivi vacanti di interesse del CAPRISTO (fra cui la Procura Generale di Firenze, la Procura della Repubblica di Taranto ed altri ancora).

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Il CAPRISTO, a sua volta, nelle sue qualità di Procuratore della Repubblica, prima di Trani e poi di Taranto, in cambio di tali interessamenti – ed in cambio per quanto riguarda il LAGHI ed il NICOLETTI anche di favori immateriali (quali le nomine e gli incarichi ad amici da parte di ILVA in AS, come poi meglio specificato – garantiva stabilmente come di seguito meglio specificato sia ad AMARA che a LAGHI/NICOLETTI e quindi ad Ilva in AS, sia presso la Procura di Trani (per il solo Amara, in indagini che a vario titolo coinvolgevano ENI, di cui AMARA era legale) che presso quella di Taranto, utilità e vantaggi processuali, nonché garantiva da Amara mostrando apertamente la sua amicizia con il predetto innanzi al LAGHI ed al NICOLETTI, l’agevolazione professionale consistita nel suo accreditamento presso Ilva in AS – quale avvocato in rapporti preferenziali con il Procuratore della Repubblica – cosicché:

L’AMARA, anche in vista dei ritorni economici assai significativi costituiti dal pagamento di cospicue parcelle professionali da parte delle indicate imprese, consolidava il suo ruolo di consulente legale di ENI ed ex Ilva in AS, in grado di risolvere (proprio in virtù dei suoi rapporti preferenziali con il CAPRISTO) situazioni processuali particolarmente complesse. Il PARADISO consapevolmente, in tale contesto, riceveva dall’AMARA utilità economiche per le sue attività relazionali che, dall’AMARA in cambio delle descritte utilità venivano indirizzate in favore del CAPRISTO, nella consapevolezza del PARADISO che siffatti interessamenti avrebbero garantito un ritorno professionale per Amara da parte di CAPRISTO. Il LAGHI ed il NICOLETTI, che avevano appoggiato l’attività di sponsorizzazione del Capristo svolta da AMARA e Paradiso (che non a caso si interfacciava con LAGHI, NICOLETTI, AMARA e soggetti in grado di influire su componenti del CSM) a loro volta, come di seguito sarà dettagliato, elargivano remunerati incarichi di consulenza ed assistenza legale a persone indicate dal CAPRISTO che a sua volta orientava l’attività della Procura di Taranto in favore di ILVA in AS;

il LAGHI ed il NICOLETTI, anche accreditandosi presso il Capristo attraverso la nomina dell’Amara quale consulente e legale di Ilva in AS (nomina che consentiva ad Amara di incassare, nel contesto dell’ attività corruttiva, parcelle per oltre 90.000 euro) vedevano riconosciute, dalla gestione della Procura della Repubblica di Taranto da parte di Capristo, una particolare e favorevole attenzione alle esigenze di Ilva in AS che, a sua volta, si tramutava anche in ulteriore beneficio, questo di carattere personale, sia per il LAGHI che per il NICOLETTI, in quanto, il primo, acquisiva maggiore credito presso il Governo Nazionale ed i Ministri competenti quale abile e capace manager risolutore delle questioni giudiziarie/economiche e patrimoniali di pertinenza delle aziende commissariate, mentre il secondo un quanto consulente degli Amministratori Straordinari ed in quanto trait-de-union

(unitamente ad Amara, che dallo stesso Nicoletti era stato proposto all’ Amministrazione Straordinaria quale legale da assoldare in quanto in ottimi rapporti con Capristo) fra l’Amministrazione Straordinaria e la Procura di Taranto, si accreditava, presso il Laghi come soggetto indispensabile per gestire i complessi rapporti con la AG di Taranto e dunque acquisiva ulteriori titoli per rinsaldare la sua ascesa professionale nelle acciaierie tarantine.

Nel dettaglio, il CAPRISTO:

- nella sua qualità di Procuratore della Repubblica di Trani, essendo stato posto in relazione con l’AMARA dal PARADISO, al fine di accreditare presso l’ENI l’AMARA stesso quale legale intraneo agli ambienti giudiziari tranesi in grado d’interloquire direttamente con i vertici della Procura, ed al fine, quindi, di agevolarlo nel suo percorso professionale:

1. si autoassegnava, in co-delega con i Sostituti SAVASTA Antonio e Pesce Alessandro, i procedimenti penali

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nr. 25/15/46, nr. 136/15/46 scaturenti da esposti anonimi redatti dallo stesso AMARA e consegnati a mani proprie ovvero per il tramite di fiduciario, al Capristo stesso;

2. nonostante: a) la palese strumentalità degli esposti anonimi che li avevano generati (redatti dall’Avv. AMARA per accreditarsi presso i vertici ENI quale soggetto in grado di interloquire su tali procedimenti), nei quali veniva prospettata la fantasiosa esistenza di un preteso (ed in realtà inesistente) progetto criminoso – che risultava, in modo ovviamente artificioso, concepito in Barletta, (proprio affinché il fatto fosse di competenza della Procura di Trani) – che mirava a destabilizzare i vertici dell’ENI ed in particolare a determinare la sostituzione dell’Amministratore Delegato De Scalzi, che in quel momento era invece indagato dall’AG di Milano per gravi fatti di corruzione, sicchè con le delazioni in esame si intendeva far apparire il De Scalzi come vittima di un complotto ordito da soggetti che avevano rilasciato presso la Procura di Milano dichiarazioni indizianti a suo carico; b) la circostanza che il primo di tali esposti fosse giunto presso la Procura di Trani in modo decisamente sospetto ed apparentemente inspiegabile (recapitato a mano – pur essendo anonimo – direttamente presso l’Ufficio ricezione atti senza che risultasse chi lo avesse consegnato e chi lo avesse ricevuto e poi regolarmente protocollato, assegnato ed iscritto);

3. disponeva lo svolgimento d’indagini anche approfondite ed inconsuete, se non illegittime (fra cui escussioni ed acquisizione tabulati) in considerazione della natura anonima dell’esposto, anche sollecitando in tale senso i colleghi co-delegati che invitava in più occasioni ad effettuare ulteriori approfondimenti investigativi che risultavano funzionali agli interessi di AMARA Piero (che aveva inviato gli esposti e che aveva necessità di rafforzare e “vestire” la tesi del complotto contro l’AD di ENI De Scalzi);

4. accettava una interlocuzione assolutamente impropria ed anomala con Piero AMARA sulle vicende investigative in fieri oggetto degli esposti anonimi, in quanto: a) in primo luogo, alcun indagato o parte offesa aveva nominato AMARA quale proprio legale; b) in secondo luogo, i procedimenti, al momento di tali interlocuzioni, erano segretati e anche le stesse notizie stampa pubblicate in quei giorno sulla esistenza delle indagini a Trani sul cd “complotto Eni” erano del tutto inconferenti (se non sospette) e comunque, non idonee a legittimare su queste vicende, una interlocuzione fra un avvocato (AMARA) neppure nominato formalmente da un soggetto processuale legittimato ed il Procuratore della Repubblica di Trani; c) con la predetta condotta compiacente, consentiva ad AMARA di proporsi e mettersi in luce presso Eni, per un verso, come punto di riferimento e tramite verso la AG in quella specifica vicenda e, per altro verso, come legale meritevole di nuovi ed ulteriori (e ben remunerati) incarichi;

5. disponeva, per compiacere le richieste di AMARA (che aveva preso accordi con il PM di Siracusa, Longo Giancarlo, da lui stesso corrotto affinchè si prestasse a seguire le indicazioni dell’AMARA nella conduzione di una analoga strumentale indagine preliminare avente a oggetto il descritto complotto ai danni del De Scalzi) previe irrituali intese con il predetto Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa Longo (e non con il Capo di quell’Ufficio) la trasmissione, per motivi di competenza territoriale, dei procedimenti suddetti nonostante la PG delegata avesse rappresentato non solo l’infondatezza degli esposti anonimi ma la loro connessione con le indagini preliminari condotte nei confronti del De Scalzi dalla Procura della Repubblica di Milano;

- nella qualità di Procuratore della Repubblica di Taranto, al fine di accreditare l’AMARA e NICOLETTI presso l’Ilva in AS ed al fine di agevolare la loro ascesa professionale, nonché al fine di agevolare ILVA in AS ed il suo Commissario straordinario Enrico LAGHI:

1. ricevuta la descritta sponsorizzazione nella nomina a Procuratore di Taranto mostrava apertamente di essere

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sia amico che estimatore dell’Avv. AMARA e del NICOLETTI e si rendeva promotore di un approccio dell’ufficio certamente più aperto, dialogante e favorevole alle esigenze dell’ILVA AS e, quindi, della politica aziendale giudiziaria ed economica praticata e voluta da Enrico LAGHI, così:

per un verso rafforzava il prestigio professionale e la capacità di Enrico LAGHI di essere considerato negli ambienti governativi ed economici, manager capace di risolvere le situazioni più complesse;

per altro verso, rafforzava nell’Amministrazione Straordinaria di Ilva – e, in particolare nel Laghi Enrico – il convincimento che AMARA e NICOLETTI nelle loro vesti di legale il primo e consulente “factotum” della Amministrazione Straordinaria il secondo, potessero più agevolmente di altri professionisti interloquire con la Procura di Taranto, consentendo al NICOLETTI di consolidare il suo rapporto fiduciario con i Commissari di Ilva in AS ed ampliare in futuro il loro ruolo all’interno di tale azienda;

così il CAPRISTO, a fronte della garanzia di una gestione dei numerosi procedimenti ed indagini in cui era coinvolta ILVA in AS (sia come persona giuridica che in persona dei suoi dirigenti) complessivamente favorevole a tale azienda ed ai suoi dirigenti, otteneva in cambio, da LAGHI e NICOLETTI favori materiali quali lucrosi incarichi ad amici del Capristo – segnatamente all’Avv.to Giacomo RAGNO – che poi saranno elencati.

2. Garantiva, così, con la descritta condotta compiacente e di “riguardo” verso Amara (anche grazie alla fattiva collaborazione di NICOLETTI) il conferimento in favore dell’Avv. AMARA di 2 incarichi, entrambi dalla persona giuridica ILVA AS (uno di consulenza del 29.06.16 nel processo Ambiente svenduto e l’altro del 19.9.16 nel procedimento per la morte dell’operaio Giacomo CAMPO) voluta ed imposta da LAGHI agli Uffici competenti di ILVA in AS proprio per garantirsi ulteriormente i favori del Capristo, così fornendo anche a NICOLETTI e LAGHI un contributo diretto alla realizzazione dell’accordo corruttivo AMARA/CAPRISTO;

3. nel p.p. nr. 938/2010 R.G.N.R. Mod. 21 – RG ASS 1/2016 c.d. Ambiente Svenduto, per disastro ambientale ed altro, assecondava e portava a conclusione, coordinando un composito gruppo di PPMM delegati le “trattative” svolte in diversi incontri per una applicazione della pena ex art. 444 C.P.P. seguite alla proposta di ILVA in AS persona giuridica (che attribuiva a tale “patteggiamento” valore strategico, non solo a livello processuale, ma anche ai fini dello sviluppo economico e produttivo dell’azienda) della quale Piero AMARA era divenuto consulente esterno, e di cui LAGHI e, quindi, NICOLETTI erano direttamente interessati nelle loro descritte qualità e la cui positiva conclusione sarebbe stata un rilevante vantaggio per ILVA in AS (di cui LAGHI e NICOLETTI erano esponenti) richiesta, peraltro, che veniva poi rigettata dall’Organo Giudicante competente;

4. nel procedimento nr.7492/2016 R.G.N.R. Mod 21 per l’incidente mortale occorso nel 2016 all’operaio Giacomo Campo il 17.9.16 presso gli Stabilimenti tarantini di ILVA in AS (nel quale AMARA veniva nominato in data 19 settembre 2016 difensore di fiducia dell’Ilva Spa in AS) indicava, al P.M. incaricato delle indagini, di nominare Sorli Massimo quale Consulente tecnico del P.M. che avrebbe dovuto svolgere un sopralluogo e connessi accertamenti presso il predetto impianto ad horas (come poi avvenuto, tanto che il consulente Ing. Sorli Massimo partiva da Torino domenica 18.9.16, giungeva a Taranto la domenica stessa con volo aereo pagato da AMARA tramite suo prestanome Miano Sebastiano, in serata riceveva l’incarico ex 360 C.P.P. irripetibile, e il lunedì mattina 19.9.16 svolgeva e concludeva il sopralluogo) sulla base di indicazioni ricevute da AMARA, LAGHI e NICOLETTI che ritenevano il SORLI consulente “gradito” ad ILVA in AS; sollecitava i suoi Sostituti a provvedere con massima sollecitudine al dissequestro dell’AFO4 (che poi avveniva in 48 ore, peraltro sulla base dell’impostazione difensiva dell’ILVA, rivelatasi infondata, relativa alla

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insuperabile necessità di alimentare, per mezzo dei macchinari coinvolti nel sinistro, l’altoforno e, quindi, impedire sbalzi di temperatura che lo avrebbero danneggiato, mentre in epoca successiva emergenza come tale temperatura costante all’interni dell’altoforno potesse essere mantenuta anche attraverso altri, ma più costosi sistemi). Gestiva, subito dopo l’incidente, i rapporti con la stampa (rientranti nei suoi compiti istituzionali secondo l’ordinamento giudiziario) in modo da far intendere, sia pure implicitamente ma univocamente, che Ilva in AS, ovvero i suoi dirigenti potessero essere stati vittime di attività di sabotaggio in loro danno e comunque proponendosi quale garante delle politiche di risanamento ambientale poste in essere da ILVA in AS e quindi dai Commissari straordinari (manifestando pubblicamente, in più occasioni, che la sua Procura avrebbe a questo fine lavorato in sinergia con l’Amministrazione Straordinaria).

5. Manifestava apertamente, all’esterno e all’interno dell’Ufficio, la sua posizione “dialogante” con il NICOLETTI (che così accreditava, al pari di AMARA presso la struttura commissariale come elemento indispensabile per la gestione dei rapporti e la AG tarantina) ed il LAGHI e la sua benevola predisposizione ad assecondare e considerare le esigenze della struttura commissariale di ILVA in AS determinando un complessivo riposizionamento del suo Ufficio rispetto alle pregresse, più rigorose strategie processuali ed investigative, manifestate dalla Procura della Repubblica diretta dal suo predecessore (che ad esempio aveva rigettato una precedente richiesta di applicazione pena presentata da ILVA in AS persona giuridica);

6. Nel p.p. nr. 4606/15 R.G.N.R. Mod 21 (cd. Morricella), dapprima sollecitava il P.M. titolare delle indagini a concedere la facoltà d’uso dell’AFO 2, nonostante l’accertata parziale inadempienza da parte dell’Ilva alle prescrizioni; poi concordava con NICOLETTI, che conseguentemente esercitava pressioni sull’Avv. BRESCIA Francesco (dell’ufficio legale Ilva), affinchè l’operatore sul “campo di colata” fosse indotto a confessare la sua esclusiva responsabilità onde escludere qualsivoglia coinvolgimento dell’azienda e della dirigenza; quindi richiedeva al P.M. titolare di valutare favorevolmente la posizione dell’Ing. Ruggero Cola, difeso dall’amico Avv. RAGNO, suggerendone lo stralcio e la definizione con richiesta di archiviazione (senza raggiungere l’intento grazie all’opposizione del P.M. che non aderiva all’impostazione difensiva sebbene condivisa dal Procuratore); infine, approfittando del periodo di ferie del P.M. titolare – induceva il sostituto in servizio ad esprimere parere favorevole a tale facolta d’uso.

A fronte di tali favori resi dal CAPRISTO, NICOLETTI e LAGHI, abusando delle loro rispettive qualità di Commissario Straordinario e gestore di fatto degli stabilimenti ILVA in AS di Taranto, condizionavano i dirigenti iIva sottoposti a procedimenti penali presso la A.G. di Taranto (procedimenti nei quali rispondevano per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni) affinchè conferissero una serie di incarichi difensivi – poi remunerati dall’ILVA in AS, salva eventuale (e mai avvenuta) rivalsa della stessa società, come previsto dal contratto nazionale di lavoro dei dirigenti d’azienda – all’Avv.to RAGNO Giacomo, alter ego del CAPRISTO, in ragione dello stretto legame tra i due risalente fin dai tempi in cui CAPRISTO era Procuratore della Repubblica di Trani, e da questi sponsorizzato quale professionista da favorire anche con riferimento ad incarichi professionali da ricevere dall’Ilva, come avvenuto per ben 4 mandati difensivi (conferiti al RAGNO da De Felice Salvatore e Cola Ruggero, dirigenti ILVA in AS, che fruttavano parcelle per complessivi euro 273.000 circa):

1. Mandato difensivo conferito al RAGNO, da De Felice Salvatore, dirigente ILVA in AS già direttore di stabilimento, nel P.P. nr. 938/2010 R.G.N.R. Mod 21 – RG ASS 1/2016 (ambiente svenduto), in data 2.2.2017;

2. Mandato difensivo conferito al RAGNO da Cola Ruggero, dirigente ILVA in AS e direttore dello stabilimento di Taranto dall’agosto 2014 fino ad ottobre 2016 e di nuovo da maggio 2018 a ottobre 2018, nel P.P. cd “incidente Campo” recante nr. 7492/2016 R.G.N.R. Mod.21 (nomina depositata in data 10.10.2017);

3. Mandato difensivo conferito al RAGNO da Cola Ruggero nel P.P: cd “incidente Morricella” recante nr. 4606/2015 R.G.N.R Mod.21 (nomina depositata in data 01.03.2017);

4. Mandato difensivo conferito al RAGNO da Cola Ruggero nel P.P. cd “Loppa” recante nr. 8836/2015 R.G.N.R. Mod.21 (nomina effettuata il 30.09.2017). Fatti commessi in permanenza fra Trani e Taranto dal gennaio 2015 al 23.07.2019.

La misura cautelare oggi eseguita rappresenta un’ulteriore sviluppo delle indagini svolte da questo Ufficio nell’ambito del medesimo Procedimento Penale che, nel giugno u.s., avevano portato alla adozione di misure cautelari contro AMARA Piero, CAPRISTO Carlo Maria, NICOLETTI Nicola, PARADISO Filippo e RAGNO Giacomo.

Tali nuovi approfondimenti investigativi – coordinati da questo Ufficio e delegati alla Squadra Mobile di Potenza e alla Sezione di P.G. G. di F. della Procura di Potenza – che si fondano su plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie supportate da elementi investigativi di riscontro, hanno fatto emergere un quadro indiziario grave da cui è emerso il sopra descritto ruolo svolto dall’indagato Enrico LAGHI nella contestata fattispecie di corruzione in atti Giudiziari.

Potenza, 27/09/2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Curcio