v.gif

foto_green_pass.jpg
Entrano in vigore a partire, da oggi, 1 settembre, le regole previste dal decreto – legge 6 agosto 2021, n. 111 in tema di “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Per salire a bordo di una nave, di un traghetto per il trasporto interregionale, prendere un treno ad alta velocità (Trenitalia ed Italo), Intercity o Intercity Notte, o un aereo con tratta nazionale (per viaggiare all’estero era già previsto) sarà necessario essere in possesso del green pass. Faranno eccezione i collegamenti marittimi nello stretto di Messina. Il green pass sarà richiesto, anche, per viaggiare sugli autobus che collegano due regioni o che effettuano tratte turistiche più lunghe, quelli per servizi di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Esenzione prevista per i minori di 12 anni, che potranno salire a bordo di un aereo, nave o treno senza obbligo di green pass, così come i soggetti che non potranno vaccinarsi per motivi di salute. La misura diventa obbligatoria, anche, per tutto il personale scolastico, che in caso di mancato possesso non solo non potrà accedere alle strutture scolastiche, ma sarà considerato assente in modo “ingiustificato”. Dopo cinque giorni di “assenza dal lavoro” il rapporto verrà sospeso, e al dipendente non sarà più erogato lo stipendio. Il personale assente sarà sostituito da supplenti, in virtù di uno stanziamento di 358 milioni di euro, previsto dal decreto del 6 agosto. Per gli studenti, che seguiranno le lezioni in presenza, se pur con l’obbligo di mascherina, non è previsto alcun obbligo di possedere il green pass. L’accesso agli istituti sarà vietato per chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5°, ed i controlli, in attesa dell’attivazione della piattaforma automatizzata, saranno affidati a “soggetti verificatori” che useranno l’app Verifica C19. Il green pass sarà obbligatorio per accedere, invece, agli atenei italiani dal 1° settembre, con conseguente obbligo per gli studenti universitari di esibire la certificazione verde per seguire le lezioni o sostenere gli esami. Prevista l’applicazione della stessa regola adottata per il personale scolastico: dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio per il personale universitario. Per gli studenti e coloro che fanno parte del personale scolastico ed universitario che non potranno vaccinarsi, invece, non è previsto alcun obbligo di dotazione del green pass, ma la necessità di esibire in ogni caso “idonea certificazione”. Le misure adottate si aggiungono a quelle previste in precedenza che prevedevano l’obbligo del green pass per entrate allo stadio, accedere ai locali al chiuso, alle piscine e alle palestre. E’ utile ricordare che la certificazione verde potrà essere ottenuta attraverso tre distinte modalità, con una conseguente diversa durata: in caso di esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti (la certificazione sarà valida per 48 ore), a seguito di una vaccinazione, con una dose sola o doppia dose (nel primo caso, il certificato sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione e fino alla data del richiamo, nel secondo, invece, la validità sarà di 9 mesi, ma c'è già il via libera del Cts all’estensione a 12 mesi), in caso di guarigione dal Covid-19 (la certificazione avrà validità pari a sei mesi).
Antonella Domenica Gatto